Loro Sigg.
Creditori/Istanti
Amministrazione giudiziaria
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
R.G.N.R. N. 2952/2015 – R. G.I.P. N. 1921/2016
AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ART. 155 C.P.P.
A TUTTI COLORO CHE HANNO INVIATO A MEZZO PEC ISTANZE ALL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
O ALLE SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
A seguito delle istanze e diffide inviate da alcuni clienti e fornitori di Lucauto, Car Luca s.r.l., Terranova Immobiliare s.r.l., Immobilluca s.r.l., Luca Immobiliare s.r.l., Luca Costruzioni s.r.l., Mirto Immobiliare s.r.l., e Ginevra Immobiliare s.r.l. in amministrazione giudiziaria, al sottoscritto amministratore o alle società, per chiarezza e trasparenza, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti ed informazioni relative al presente sequestro giudiziario.
Dalla data del sequestro giudiziario delle quote e compendio aziendale di Lucauto s.r.l. Car Luca s.r.l., Terranova Immobiliare s.r.l., Immobilluca s.r.l., Luca Immobiliare s.r.l., Luca Costruzioni s.r.l., Mirto Immobiliare s.r.l., e Ginevra Immobiliare s.r.l., disposto nell’ambito del procedimento R.G.N.R. n. 2952/2015 – R. GIP n. 1921/2016, sono pervenute numerose istanze (depositate presso il Tribunale competente o notificate all’amministratore giudiziario) e pretese afferenti a rapporti pendenti con clienti e fornitori delle società in amministrazione giudiziaria, originanti da contratti stipulati con le società in amministrazione giudiziaria. Tali istanze sono state gestite, talvolta, mediante ricevimenti tenuti presso la sede di Lucauto s.r.l. nonché, talaltra, per iscritto. Tuttavia, non sempre è stato possibile riscontrare o, soprattutto, dare seguito alle singole istanze poiché molto spesso irrituali e disallineate con i vincoli imposti dalla normativa di cui al d.lgs. 159/2011.
Nella pressocché interezza dei casi, l’esame delle istanze si è rivelato subordinato al preliminare compimento di attività straordinarie di riorganizzazione aziendale e contabile imposte dalla legge che hanno imposto approfondimenti che rendevano impossibile l’esecuzione o il riscontro delle varie richieste. Inoltre, in alcune ipotesi, l’esame e la definizione dei rapporti pendenti ha implicato la definizione dei correlati rapporti (aventi ad oggetto i medesimi autoveicoli o beni) con i fornitori della società in amministrazione giudiziaria, necessari a trasferire i veicoli o altri beni promessi in vendita dall’amministrazione ante-sequestro ed intestate a tali terzi. Tali attività straordinarie, richieste dalla legge, hanno implicato, in alcuni casi, la necessaria posticipazione della gestione e/o del riscontro delle istanze in parola, sebbene comunque irrituali ed irricevibili per i motivi anzidetti.
Sotto l’aspetto normativo, vale rilevare che il presente sequestro giudiziario è regolato dal d.lgs. 159/2011 ed i contratti stipulati in data antecedente al sequestro (risalente al 27 giugno 2019) e pendenti (ovvero ineseguiti) alla data dello stesso, di regola, devono ritenersi sospesi ex art. 56, comma primo, d.lgs. 159/2011.
Inoltre, ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011, la procedura relativa all’accertamento dei crediti sorti in data antecedente al sequestro, è invece soggetta alla speciale procedura di verifica ed accertamento giudiziale di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 che, ai sensi dell’art. 57, d.lgs. 159/2011, potrà essere avviata soltanto dopo il decreto di confisca di primo grado, a seguito di espresso provvedimento giudiziale.
Sebbene la presente nota di replica, sia destinata ad una pluralità di soggetti, giusta autorizzazione del Tribunale di Caltanissetta, Ufficio GIP, depositato in data 9 aprile 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 155 c.p.p., essa deve intendersi destinata a ciascun singolo istante in quanto espressione di circostanze di fatto o principi giuridici applicabili ex lege a qualsiasi istanza, diffida o rapporto consequenziale e connesso.
Dott. Giorgio Amato
n.q. di amministratore giudiziario